| Lo Statuto dell'Associazione |
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Art. 1 – Costituzione, sede e durata Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: funzioni Art. 2 – Finalità istituzionali Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: commissioni consiliari, comitati tecnici Art. 3 – Marchio Associativo Art. 17/bis - Il Consiglio Direttivo: Definizione, validità delle cariche Art. 4 – Soci Art. 18 - Il Presidente Art. 5 – Acquisizione della qualifica di Socio Art. 18/bis - Il Vice Presidente Art. 6 - Perdita della qualità di Socio Art. 19 - Il Collegio dei Revisori dei Conti Art. 7 – Sanzioni Art. 20 - Revisori dei Conti: funzioni Art. 8 - Organi dell'Associazione Art. 21 - Cariche Sociali: gratuità Art. 9 - L'Assemblea dei Soci: composizione e voti Art. 22 - Il Direttore Operativo Art. 10 - Assemblea: Presidente, segretario, scrutatori Art. 23 - Il Rappresentante del Touring Club Italiano Art. 11 - L'Assemblea dei Soci: convocazione Art. 24 - Patrimonio sociale Art. 12- L'Assemblea dei Soci: validità, maggioranza Art. 25 - Esercizio Sociale Art. 13 - L'Assemblea dei Soci: competenze Art. 26 - Bilancio preventivo Art. 14 - Il Consiglio Direttivo Art. 27 - Bilancio Consuntivo Art. 15 - Il Consiglio Direttivo: convocazione Art. 28 - Scioglimento e liquidazione
TITOLO I Denominazione, durata, scopi, sociali, marchio
Art. 1 – Costituzione, sede e durata E’ costituita l’”Associazione Paesi Bandiera Arancione” e di seguito nominata Associazione. L’Associazione ha la propria sede legale presso la Casa Comunale del Comune di Sassello (SV), ideatore dell’iniziativa “Bandiera Arancione” e insignito della prima Bandiera il giorno 11 novembre 1999. La sede amministrativa è ubicata nel Comune di Dolceacqua, ove avranno sede, per lo stesso periodo, gli uffici direttivi. L’Associazione può disporre di sedi e recapiti decentrati a livello regionale e provinciale. Le riunioni collegiali o di rappresentanza, potranno svolgersi presso gli uffici della Regione Liguria in Palazzo Ducale a Genova. L’Associazione ha una durata illimitata. L’Assemblea dei Soci ne può determinare lo scioglimento.
Art. 2 – Finalità istituzionali L’Associazione non ha fini di lucro ed ha i seguenti scopi: 2.1 individuare azioni ed iniziative che siano di stimolo e di impulso allo sviluppo turistico delle località; 2.2 operare, per la maggior tutela e conoscenza della qualità e delle risorse ambientali, paesaggistiche, artistiche e storiche dei territori. 2.3 coordinare ed organizzare manifestazioni promozionali, tecnico culturali, realizzare opere divulgative, carte turistiche ed ogni altro sussidio didattico volto alla conoscenza dei territori dell’entroterra. 2.4 promuovere manifestazioni collettive per favorire lo scambio di esperienze e la reciproca esperienza sia nel campo, turistico che economico 2.5 favorire lo scambio economico-culturali tra i soci L’Associazione può aderire ad Enti ed organizzazioni di carattere internazionale, nazionale, regionale e provinciale in armonia con i propri scopi statutari; può altresì assumere partecipazioni o promuovere la costituzione di istituti, società e associazioni od enti di qualsiasi natura giuridica purché non in contrasto con i propri scopi sociali. L’Associazione designa e nomina propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni nei quali la rappresentanza sia richiesta e ammessa. L’Associazione espleta ogni altro compito che dalle leggi o da deliberato dell’Assemblea dei Soci sia ad essa direttamente affidato.
Art. 3 – Marchio Associativo L’Associazione adotta un proprio marchio, concordato con il Touring Club Italiano, concessionario del marchio e del logo “Bandiera Arancione”, TCI consente l’utilizzo e la riproduzione del marchio e del logo “Bandiera Arancione” solo su richiesta e previo controllo di legittimità dei singoli impieghi. L’Associazione si tutela contro gli usi non autorizzati e devianti del proprio marchio.
TITOLO II Rapporti Associativi, sanzioni
Art. 4 – Soci Fanno parte all’Associazione, in qualità di soci effettivi, i Comuni che sono in possesso della Bandiera Arancione e pertanto il Rappresentante ne è automaticamente il Sindaco, il quale, ai sensi della vigente normativa, può nominare un proprio rappresentante; qualora il Sindaco o il rappresentante assuma nell’Associazione un ruolo operativo, questo è nominativo. Il Sindaco o il rappresentante sfiduciato dal proprio Comune, dovrà essere sostituito nel ruolo dal primo non eletto oppure l’incarico specifico rieletto dagli organi competenti. Possono altresì aderire all’Associazione, in qualità di Soci Sostenitori, i soli Enti, partners del Touring Club Italiano nel Progetto Bandiere Arancioni. Assumono la qualità di Soci Fondatori gli Enti che sottoscrivono l’Atto Costitutivo dell’Associazione. Possono essere eletti alle cariche Sociali i soli rappresentanti dei Comuni Bandiera Arancione.
Art. 5 – Acquisizione della qualifica di Socio Per acquisire la qualifica di Socio, occorre farne domanda. Sulla domanda di ammissione l’Ente richiedente dovrà espressamente dichiarare che, in caso della perdita della qualità di Socio, il proprio rappresentate decade immediatamente automaticamente da qualsiasi organismo in cui sia stato eletto o designato per il tramite o su segnalazione dell’Associazione o da organismi della struttura associativa dell’Associazione stessa. Sulla domanda di ammissione del Socio, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona all’uopo delegata, delibera il Consiglio Direttivo entro 60gg dalla ricezione della domanda stessa, previa istruttoria fattane da apposita Commissione nominata dal Consiglio Direttivo che sarà presieduta dal Presidente Onorario dell’Associazione. L’adesione impegna il Socio a tutti gli effetti di legge e statutari. Con inizio dal gennaio o dal luglio successivi alla data di adesione decorrono tutti i meriti sociali. L’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non sia stato presentato dal Socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno in corso a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare alla sede operativa dell’Associazione. La qualifica di Socio comporta l’accettazione del presente statuto. I Soci sono tenuti a corrispondere all’Associazione, entro e non oltre il 31 del mese di marzo di ogni anno, i contributi associativi derivanti dalle delibere dell’Assemblea dei Soci, nella misura e con le modalità stabilite dai competenti ordini. Solo se in regola con tutti i contributi sociali è possibile esercitare i diritti negli organi previsti dal presente statuto nonché rappresentare l’Associazione in Enti o commissioni. Il Presidente dell’Associazione, sentito il Consiglio Direttivo può agire giudizialmente nei confronti dei Soci morosi.
Art. 6 Perdita della qualità di Socio La qualità di Socio si perde: 6.1 per lo scioglimento dell’Associazione deliberato dall’Assemblea; 6.2 per decadenza secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 5. 6.3 per la perdita della Bandiera Arancione stabilita dal Touring Club Italiano 6.4 per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo, in seguito a gravi ed insanabili contrasti con gli indirizzi dettati dai competenti organi dell’Associazione o per violazione delle norme del presente Statuto 6.5 su delibera del Consiglio Direttivo per mancato pagamento dei contributi annuali sociali per due anni. I provvedimenti di cui ai punti 6.3-6.4-6.5 dovranno essere comunicati agli interessati entro 30giorni dalla delibera adottata dal Consiglio Direttivo. Il Socio, raggiunto dal provvedimento di espulsione di cui al paragrafo 6.4 ha facoltà di interporre ricorso avverso al provvedimento al Consiglio Direttivo entro 20gg dalla comunicazione. La perdita della qualifica di Socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale, nonché le inderogabili dimissioni da quegli organi e commissioni a cui appartenga o in cui sia stato nominato su segnalazione o nomina dell’Associazione. Inoltre non esonera il Socio dagli adempimenti finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente statuto.
Art 7 – Sanzioni I gradi di sanzione applicabili dal Consiglio Direttivo per i casi di violazione statutaria, sono nell’ordine: a) deplorazione b) la sospensione c) la decadenza La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione all’attività degli organi statutari.
TITOLO III Organi e strutture dell’Associazione
Art. 8 - Organi dell’Associazione Organi dell’Associazione sono: - L’Assemblea dei Soci - Il Consiglio Direttivo - Il Presidente - Il Presidente Onorario - Il Collegio dei Revisori dei Conti - Il Direttore Operativo, non obbligatorio e la Sua esistenza e necessità sarà valutata da consiglio Direttivo
Art. 9 - L’Assemblea dei Soci: composizione e voti L’Assemblea dell’Associazione è composta da tutti i Soci, per il tramite del loro rappresentante o da persona allo scopo delegata. Ogni Socio ha diritto ad un voto che può essere delegato ad altro socio. Ogni votante non può ricevere più di tre deleghe conferite per iscritto da Soci aventi diritto al voto.
Art. 10 – Assemblea: Presidente, segretario, scrutatori L’Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente ed il Segretario.
Art. 11 – L’Assemblea dei Soci: convocazione Le riunioni dell’Assemblea, ordinaria e straordinaria, vengono convocate dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, mediante lettera inviata tramite posta tradizionale, fax e posta elettronica (E-mail), almeno 20 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza. In seduta ordinaria l’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno. L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno mese ed anno e dell’ora dell’adunanza, nonché le indicazioni relative alla seconda convocazione che, deve essere fissata almeno un’ora dopo la prima convocazione. L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente dell’Associazione o il Consiglio Direttivo lo ritengono opportuno o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei Soci che, in tal caso, devono presentare uno schema di ordine del giorno. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci il Presidente deve provvedere antro 30gg dalla data di ricezione della richiesta. In caso di urgenza l’Assemblea può essere convocata con fac-simile o posta elettronica (Email) con preavviso almeno di 5 giorni.
Art. 12 – L’Assemblea dei Soci: validità, maggioranza Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione allorché siano presenti, fisicamente o per delega, i Soci che rappresentano la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Sono valide in seconda convocazione allorché siano presenti almeno _ dei Soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero dei Soci che rappresenti almeno i 2/5 dei Soci aventi diritto al voto. Il Presidente dell’Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni, scrutinio segreto o scrutinio palese, salvo che 2/5 degli intervenuti richieda che si adotti un metodo diverso da quello stabilito dal Presidente, nel qual caso l’Assemblea delibererà circa il sistema di votazione. Alle elezioni delle cariche sociali si procede con votazione segreta, salva diversa indicazione della maggioranza dei voti espressi dall’Assemblea.
Art. 13 – L’Assemblea dei Soci: competenze L’Assemblea in seduta ordinaria: - stabilisce gli indirizzi generali ed amministrativi dell’Associazione - elegge ogni 4 anni il Presidente dell’Associazione - elegge ogni 4 anni il Consiglio Direttivo - entro il 30 giugno di ciascun anno approva il bilancio consuntivo, dell’anno precedente e la relazione sull’attività svolta dall’Associazione - approva annualmente entro il 30 novembre il bilancio preventivo e la misura dei contributi associativi per l’anno solare successivo, nonché le modalità di corresponsione - delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, nonché sulla eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie. L’Assemblea in seduta straordinaria: - delibera le modifiche al presente statuto - lo scioglimento dell’Associazione - la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione - su ogni altro argomento di particolare importanza che gli Organi Statutari ritengono di sottoporre ad essa.
Art. 14 – Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto: a. Il Presidente dell’Associazione b. Nr. 2 Soci eletti dall’Assemblea dei Soci tra i Soci fondatori, i quali devono essere di Regioni diverse c. Nr. 1 Rappresentante per Regione, non ancora rappresentate nelle cariche di cui ai precedenti punti (a) e (b), indicati dai Comuni stessi ed in caso contrario nominati dal consiglio direttivo tramite votazione tra i candidati d. Nr. 1 Referente del Territorio per ogni Regione che possiede più di 7 Comuni Bandiera Arancione, senza diritto di voto e. Il Direttore Operativo dell’Associazione, non obbligatorio e la Sua esistenza e necessità sarà valutata dal Consiglio Direttivo
Art. 15 – Il Consiglio Direttivo: convocazione Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione che lo presiede, almeno ogni 4 mesi, e comunque, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedano, per iscritto, almeno 1/3 dei componenti; in tal caso devono presentare uno schema di ordine del giorno. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti, il Presidente deve provvedere antro 15gg dalla data di ricezione della richiesta. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno mese anno e dell’ora, nonché l’ordine del giorno della riunione. La convocazione da inviarsi a mezzo lettera ordinaria, deve avvenire con preavviso di almeno 8 giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche almeno 3 giorni prima, a mezzo fac-simile e posta elettronica (Email). Ciascun membro del Consiglio Direttivo, ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta. Le votazioni del Consiglio Direttivo sono di norma palesi, salvo che lo richiedano segrete il Presidente oppure 1/3 dei presenti.
Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: funzioni Il Consiglio direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea: - detta i criteri d’azione dell’Associazione - predispone annualmente, entro il 30 maggio, la relazione politica e finanziaria, nonché il bilancio consuntivo ed entro il 31 ottobre il bilancio preventivo; - stabilisce la misura dei contributi dovuti ai Soci, anche in funzione della rispettiva qualifica, sulla base della spese – ordinarie di gestione e di promozione – che si intende sostenere nell’anno successivo e dettagliate nel bilancio di previsione - dei contributi dovuti stabilisce le modalità e i termini di riscossione; - approva e modifica i regolamenti interni; - delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, compresa la facoltà di chiedere la convocazione dell’Assemblea Straordinaria; - delibera inappellabilmente, su relazione del Presidente, la decadenza delle cariche sociali dei membri degli Organi Statutari ingiustificamente assenti per 3 sedute consecutive; - delibera sulla costituzione, accorpamento o scioglimento di commissioni operative; - delibera, su proposta del Presidente, sull’attribuzione della qualifica di Presidente Onorario a persona che abbia contribuito con la propria esperienza ed attività, alla crescita dell’Associazione e/o del Progetto Bandiere Arancioni. La delibera viene approvata solo in presenza di unanimità di voto. Il Presidente Onorario partecipa di diritto a tutte le riunioni degli organi collegiali con potere di voto consultivo; - delibera sull’ammissione dei Soci e ne dichiara la decadenza; - nomina su proposta del Presidente, il Direttore Operativo dell’Associazione; - conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, e delibera su contratti, fissandone le modalità, gli onorari o compensi; - provvede alla designazione e alla nomina dei rappresentanti dell’Associazione, in consessi, enti, commissioni o società e comunque ove sia richiesta la rappresentanza dell’Associazione - su proposta del Direttore assume e licenzia il personale dipendente
Art. 17 – Il Consiglio Direttivo: commissioni consiliari, comitati tecnici Per la migliore trattazione dei problemi sottoposti alle decisioni degli Organi Collegiali, il Consiglio Direttivo potrà costituire delle Commissioni Consiliari o dei Comitati Tecnici con funzioni consultive ed eventualmente integrati da esperti. La composizione, i compiti e le attività delle Commissioni e dei Comitati di cui al comma precedente, saranno di volta in volta definiti e disciplinati da appositi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà costituire con apposita delibera Coordinamenti Regionali fissandone i relativi poteri.
Art. 17/Bis – Il Consiglio Direttivo: Definizione Validità delle Cariche a. il Socio dell’Associazione è il Comune e pertanto il Rappresentante ne è automaticamente il Sindaco; b. il Sindaco ai sensi della vigente normativa può nominare un proprio rappresentante c. se il Sindaco o il rappresentante assume nell’Associazione un ruolo operativo, oggi individuati in Referente di Territorio, Consigliere e Presidente, questo diventa un ruolo nominativo d. se il Sindaco o il rappresentate venisse sfiduciato dal proprio Comune, il ruolo deve essere reintegrato (eventualmente) dal il primo non eletto e/o l’incarico specifico rieletto dagli organi competenti.
Art. 18 – Il Presidente Il Presidente rappresenta l’Associazione ad ogni effetto di legge e statutario, ha poteri di firma che può delegare, e: - da esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali; - presiede le riunioni di Consiglio Direttivo; - ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti; - può compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto ed altri Organi, che si rendessero necessari nell’interesse dell’Associazione; - vigila sull’andamento dei servizi e sugli atti amministrativi; - redige la relazione politica da presentare al Consiglio ed all’Assemblea; - può sostituirsi al Consiglio nei casi di urgenza riferendo i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva per la loro ratifica; - può affidare particolari incarichi operativi a membri del Consiglio Direttivo o comunque a Soci dell’Associazione, definendone gli ambiti e le competenze ed ha la facoltà, in qualsiasi momento, di revocare totalmente o parzialmente o di modificare gli incarichi stessi. Il nuovo Presidente durerà in carica fino alla naturale scadenza del mandato in corso. Per il primo mandato amministrativo, la Presidenza dell’Associazione spetterà al Comune di Dolceacqua quale ente promotore della presente Associazione
Art. 18/bis – Il Vice Presidente La figura del Vice presidente viene eliminata.
Art. 19 - Il Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea anche tra non soci. In occasione della prima riunione del Collegio i membri effettivi provvedono a scegliere tra loro il Presidente. In caso di mancanza di un membro, questo dovrà essere sostituito con una nuova elezione dell’assemblea o, in casi urgenti, da una decisione del Presidente. Il Consiglio viene convocato dal Presidente del Collegio stesso ogni volta lo ritenga necessario, ma almeno due volte ogni anno, mediante avviso contenente l’indicazione del giorno mese anno e dell’ora e del luogo della riunione. La convocazione da inviare mezzo Raccomandata deve avere un preavviso di almeno 8 giorni.
Art. 20 – Revisori dei Conti: funzioni E’ compito dei Collegio dei Revisori dei Conti: - vigilare e controllare la gestione amministrativa dell’Associazione - redigere la relazione sul conto consuntivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea dei Soci
Art. 21 Cariche Sociali: gratuità Le cariche sociali non sono retribuite ed hanno la durata di 4 anni salvo dimissioni o decadenza verificatesi per l’assenza del titolare da tre sedute consecutive senza giustificato motivo. Sono previsti rimborsi spese se preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo in fase di Budget.
Art. 22 – Il Direttore Operativo Il Direttore dell’Associazione, non obbligatorio, è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Una volta nominato entra a far parte del Consiglio Direttivo con gli stessi poteri degli altri membri. E’ responsabile dell’attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della gestione del personale. Coadiuva il Presidente e gli Organi Collegiali nell’espletamento del loro mandato. Partecipa alle riunioni degli stessi Organi. Svolge le funzioni istruttorie e di coordinamento del lavoro delle Commissioni e Comitati costituiti dagli Organi Statutariamente preposti.
Art. 23 – Il Rappresentante del Touring Club Italiano Il Touring Club Italiano ha sviluppato un modello valutativo denominato M.A.T. (Modello di Analisi Territoriale) all’interno del quale è disciplinata la possibilità di assegnazione della “Bandiera Arancione, marchio di qualità turistico ambientale dell’entroterra”. Al fine di assicurare un’immagine coerente e compiuta dell’applicazione del M.A.T., l’associazione e i singoli comuni si adegueranno alle indicazioni sulle modalità di utilizzo del marchio e del logo “Bandiera Arancione” fornite da TCI. Visto e riconosciuto il ruolo primario e imprescindibile del Touring Club Italiano nell’ambito del progetto Bandiere Arancioni, l’associazione si impegna a invitare un rappresentante del TCI alle sue riunioni come uditore e a tenere sempre informato il TCI relativamente alle attività svolte che esse rispettano le linee guida del progetto Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano.
Titolo IV Patrimonio sociale – amministrazione – bilanci
Art. 24 – Patrimonio sociale Il patrimonio sociale è formato: - dai beni e valori acquisiti dall’Associazione o da essa venuti in proprietà a qualsiasi legittimo titolo; - dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate. I proventi dell’Associazione sono formati da: - contributi ordinari - contributi straordinari - contributi integrativi - oblazioni volontarie - proventi vari, nonché ogni altra entrata deliberata dal Consiglio Direttivo
Art. 25 – Esercizio Sociale L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno
Art. 26 – Bilancio preventivo Il bilancio preventivo deve indicare in entrata i contributi dovuti dai Soci e le altre eventuali forme di finanziamento. In uscita deve indicare gli impegni competenti all’esercizio, divisi per voci.
Art. 27 – Bilancio Consuntivo Il bilancio consuntivo si compone del bilancio patrimoniale e del rendiconto economico. Quest’ultimo deve essere redatto in corrispondenza delle voci del preventivo. Le scritture contabili devono permettere di verificare sempre la corrispondenza tra preventivo e consuntivo.
Art. 28 – Scioglimento e liquidazione Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea in seduta straordinaria, costituita da almeno i 4/5 dei Soci e con il voto favorevole con i 2/3 dei votanti. La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori e dettando le modalità di liquidazione. ... |